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Super ACE
Con l’art. 19 commi da 2 a 7 del DL 25.5.2021 n. 73, il legislatore ha potenziato, in via transitoria, la disciplina dell’ACE, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% (in luogo dell’1,3% ordinario), pur se con un limite di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili.
Inoltre, la nuova agevolazione, oltre a essere utilizzata, come l’ACE a regime, in diminuzione del reddito in dichiarazione, può generare un credito di imposta immediatamente disponibile.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235 ha disciplinato le modalità e i termini per la comunicazione preventiva all’Agenzia ai fini dell’utilizzo di detto credito d’imposta.
La “super ACE” spetta solo con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020. Si tratta, quindi, del 2021, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’annosolare e dal periodo 2021/2022, per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo d’anno.
La base di calcolo della super ACE è rappresentata, per il solo periodo agevolato, dalla “variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente”. Essa è quindi determinata assumendo gli incrementi del 2021.
In assenza di una disciplina specifica per la super ACE, gli incrementi rilevanti sono quelli rilevanti per l’ACE a regime, e quindi:
– i conferimenti in denaro dei soci;
– le rinunce dei soci ai crediti;
– gli utili accantonati a riserva, con esclusione delle riserve indisponibili.
Per espressa disposizione di legge nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 “gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta”.
Tale previsione riveste particolare importanza per gli incrementi realizzati con conferimenti dei soci in denaro, i quali in assenza di tale previsione di favore sarebbero stati computati ragguagliandoli ad anno, in base alla data di effettivo versamento. Quindi, ad esempio il versamento in conto capitale di 1 milione di euro effettuato il 16.12.2021:
– se fosse computato con le regole ordinarie, avrebbe rilevato limitatamente a 43.836,00 euro (16/365);
– beneficiando, invece, della norma di favore, può essere computato per l’intero importo.
La norma stabilisce che la variazione in aumento agevolabile con la “super ACE” rileva per un ammontare massimo di cinque milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Il rendimento nozionale massimo ammonta, quindi, a 750.000,00 euro, a cui corrisponde un risparmio d’imposta massimo, per i soggetti IRES, di 180.000,00 euro.
Ove fosse superato il limite di cinque milioni di euro, l’eccedenza non viene persa, ma è agevolata con le regole ordinarie, e quindi con il coefficiente di remunerazione dell’1,3%.
Nei casi in cui l’impresa ha una base ACE pregressa, quest’ultima è assunta con il coefficiente dell’1,3%. Per il 2021 vi sarà, quindi, un’ACE a due fasce, la prima delle quali agevolata con il coefficiente maggiorato e la seconda, che ricomprende la base pregressa, con il coefficiente ordinario.
Il beneficio fiscale corrispondente alla super ACE è fruito dall’impresa, alternativamente:
– secondo le regole ordinarie dell’ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF;
– quale credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES.
La materiale quantificazione del beneficio non varia a seconda dell’opzione prescelta, ma nel secondo caso esso può essere fruito in via anticipata.
Il credito d’imposta può essere, alternativamente:
– utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24;
– richiesto a rimborso;
– ceduto a terzi (in questo caso, il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità del soggetto cedente, e può a sua volta cedere a terzi il credito).
La norma prevede una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d’imposta, le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal citato Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 238235/2021.
In particolare:
– la comunicazione deve essere presentata, con modalità esclusivamente telematiche, dal 20.11.2021, e sino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, ossia entro il 30.11.2022 per i contribuenti con esercizio solare;
– essa può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi del capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni,
– senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate;
– entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta;
– ciascun beneficiario potrà visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
– se il credito d’imposta è superiore a 150.000,00 euro, occorre effettuare le verifiche antimafia di cui al D.lgs.. 6.9.2011 n. 159 (deve, in pratica, essere compilato il quadro A del modello di comunicazione).
Le imprese interessate possono, inoltre, rettificare una comunicazione già inviata (in questo caso, la comunicazione rettificativa sostituisce integralmente quella originaria) o rinunciare integralmente al credito.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Se il credito utilizzato in compensazione eccede l’ammontare massimo fruibile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il modello F24 è scartato.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del pro-rata delle spese generali.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
La norma prevede appositi meccanismi di recupero dell’agevolazione finalizzati al ricalcolo della stessa e al riversamento del beneficio, in tutto o in parte, in caso di immissioni solo temporanee di denaro.