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Set
Il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione dei crediti
Il D.Lgs 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto, a partire dai bilanci degli esercizi che iniziato a partire dal 1 gennaio 2016 o da data successiva, il criterio del costo ammortizzato per la valutazione di crediti e debiti.
Il riformulato art 2426 comma 1, n. 8 C.C. stabilisce che “ i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.
L’Organismo Italiano di Contabilità ha conseguentemente elaborato una nuova edizione dell’OIC 15 Crediti e dell’OIC 19 Debiti la cui procedura di consultazione si è chiusa il 30 aprile 2016.
Secondo l’art. 2426 comma 2 C.C. per la definizione di costo ammortizzato occorre far riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea. Al riguardo, secondo lo IAS 39 “il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.
Il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria e di ripartizione degli interessi attivi e passivi lungo il relativo periodo. In particolare, il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario.Nel proseguo verranno svolte alcune considerazioni sull’applicazione del metodo del costo ammortizzato con riferimento ai crediti.
Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale – salvo si renda necessaria l’attualizzazione di cui si dirà oltre – al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.
I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale, di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva, nel caso di crediti a tasso variabile, la rilevazione delle variazioni imputabili alla rideterminazione del tasso d’interesse.Come in precedenza riportato, l’art. 2426 comma 1, n. 8 CC, prescrive che occorre tenere conto del “fattore temporale” nella valutazione dei crediti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse effettivo deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato. Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.
Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo (o tasso di interesse di mercato se significativamente diverso) . Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è così descrivibile:
- determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo (o tasso di interesse di mercato se significativamente diverso) sul valore contabile del credito all’inizio dell’esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- aggiungere l’ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito;
- sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
- sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.
Il tasso di interesse effettivo, determinato in sede di rilevazione iniziale, non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all’estinzione del credito, ad eccezione dei crediti a tasso variabile.
Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato nella valutazione dei crediti se i suoi effetti sono irrilevanti ai sensi dell’art. 2423 comma 4 C.C rispetto alla valutazione secondo il criterio del valore nominale ridotto delle perdite stimate per inesigibilità. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine o se i costi di transazione, le commissioni ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
L’attualizzazione dei crediti può non essere applicata ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile. Oltre al caso in cui il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine.
Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione dei crediti possono non essere applicati ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Nella normalità dei casi si tratta dei crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell’esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa. Se, invece, la società decide di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione devono essere applicati a tutti i crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.Giova infine precisare che per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese l’applicazione del metodo del costo ammortizzato risulta facoltativa.