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Set
Strumenti finanziari derivati: valutazione al fair value
Tra le novità introdotte dal D.Lgs 139/2015, la rappresentazione degli strumenti finanziari derivati in bilancio è senza dubbio la più significativa.
L’art. 2426 comma 1, n. 11 bis del Codice Civile stabilisce che “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value”.
L’Organismo Italiano di Contabilità ha emesso un documento, ancora in bozza, che integra ed interpreta i dettami del Codice Civile e che sostituisce le disposizioni di cui all’OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. In particolare, il principio contabile emesso in bozza dall’OIC disciplina una serie di regole contabili per integrare le previsioni del disposto normativo, tra le quali si segnalano le linee guida per la valutazione al fair value del contratto derivato, le modalità di scorporo del derivato incorporato in un contratto ibrido, l’identificazione degli elementi coperti e degli strumenti di copertura ammissibili, ect.. Le imprese potranno infatti applicare una disciplina specifica per le operazioni qualificabili di copertura (cosiddetta “hedge accounting”).
L’applicazione delle nuove regole – obbligatoria dai bilanci il cui esercizio inizia il 1° gennaio 2016 anche con riferimento ai derivati in essere a tale data – richiede competenze tecniche specifiche non sempre presenti all’interno della funzione amministrativa delle imprese.
Vi possiamo aiutare nell’analisi degli strumenti finanziari sottoscritti, nella misurazione del loro fair value e nella definizione della loro corretta rappresentazione in bilancio. Se siete interessati all’argomento e volete approfondirlo, anche senza impegno, non esitate a contattarci.